Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta
Capitolo 3: Epizoozie da eradicare
Sezione 1: Disposizioni comuni
< Art. 130 Sorveglianza del bestiame svizzero
> Art. 132 Diagnosi

Art. 1311 Indennitą

Le perdite di animali ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 della legge sono indennizzate per tutte le epizoozie elencate nel presente capitolo.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).


Stato 1° maggio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali