Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta
Capitolo 2: Epizoozie altamente contagiose
Sezione 6: Peste suina africana e classica
< Art. 118 Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza
> Art. 120 Reintroduzione di animali

Art. 119 Revoca dei provvedimenti di sequestro

I provvedimenti presi nelle zone di protezione e di sorveglianza possono essere revocati:

a.
al pił presto 30 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo effettivo infetto; e
b.
dopo che l’analisi sierologica di tutti gli effettivi della zona di protezione e di un numero rappresentativo di effettivi della zona di sorveglianza ha dato un risultato negativo.

Stato 1° maggio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali