Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta
Capitolo 2: Epizoozie altamente contagiose
Sezione 6: Peste suina africana e classica
< Art. 116 In generale
> Art. 118 Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza

Art. 117 Provvedimenti concernenti la macellazione e la carne

1 Nel macello, i suini provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere stabulati separatamente e macellati in locali o in tempi diversi.

2 Se è diagnosticata la peste suina in un macello, tutti i suini trasportati con l’animale infetto devono essere uccisi ed eliminati.

3 La macellazione di suini nel macello in questione è nuovamente ammessa al più presto il giorno successivo a quello in cui sono state effettuate la pulizia e la disinfezione.

4 Il veterinario cantonale provvede affinché la carne di suini provenienti da effettivi infetti, macellati tra il momento della presunta propagazione dell’epizoozia nell’effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nella misura del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA1.

5 La carne dei suini può essere portata fuori dalle zone di sorveglianza e di protezione solo con l’autorizzazione del veterinario cantonale; l’UFV emana prescrizioni tecniche sull’identificazione e il trattamento di questa carne.



Stato 1° maggio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali