Titolo terzo: Provvedimenti di lotta
Capitolo 2: Epizoozie altamente contagiose
Sezione 4: Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
< Art. 109 Caso di epizoozia
> Art. 111 Accertamenti epidemiologici
Art. 110 Revoca dei provvedimenti di sequestro
1 Il sequestro dell’effettivo infetto č revocato dieci giorni dopo l’eliminazione di tutti gli animali della specie bovina e a pulizia e disinfezione avvenute.
2 In deroga all’articolo 94 capoverso 2, i provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono revocati qualora l’analisi di tutti gli animali di etā superiore ai 12 mesi abbia dato un risultato negativo. L’effettivo deve essere sottoposto a un esame complementare dopo tre mesi. L’animale sospetto di contaminazione deve essere isolato fino a quando l’esame complementare ha dato un risultato negativo (art. 67).
3 I provvedimenti riguardanti il movimento di animali nella zona di protezione possono essere revocati dopo che tutti i bovini della zona sono stati sottoposti ad un’analisi sierologica con risultato negativo.