Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

916.310

Ordinanza
sull’allevamento di animali

(OAlle)

del 14 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10, 144 capoverso 2, 146 e 177 della legge federale del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),

ordina:

Capitolo 1: Promozione dell’allevamento di animali

Sezione 1: Settori di promozione

Art. 1

Sezione 2: Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private2

Art. 2 Condizioni

Art. 2a Condizioni relative alle organizzazioni di allevamento e alle imprese di allevamento private con registri per suini da allevamento ibridi

Art. 3 Tenuta del libro genealogico

Art. 4 Esami funzionali

Art. 5 Stima dei valori genetici

Art. 5a Valutazioni genetiche

Sezione 3: Contributi per l’allevamento

Art. 6 Contributi per l’allevamento di bovini

Art. 7 Contributi per l’allevamento di equini

Art. 8 Contributi per l’allevamento di suini

Art. 9 Contributi per l’allevamento di ovini (escluse le pecore da latte)

Art. 10 Contributi per l’allevamento di caprini e di pecore da latte

Art. 11 Contributi per l’allevamento di camelidi del nuovo mondo

Art. 11a Allevamento di api mellifere

Art. 12 Altre misure di promozione

Art. 13 Disposizioni comuni

Art. 14 Domanda

Sezione 4: Contributi per la conservazione delle razze svizzere

Art. 15 Contributi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes

Art. 16 Contributi per la conservazione di razze svizzere

Sezione 5: Contributi per progetti di ricerca

Art. 17

Capitolo 2: Istituto federale di allevamento equino

Art. 18

Capitolo 3: Immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni

Sezione 1: Condizioni zootecniche e genealogiche

Art. 19 Esigenza del certificato di ascendenza e genealogico

Art. 20 Certificato di ascendenza e genealogico per gli animali da allevamento

Art. 20a Certificato di ascendenza e genealogico per gli animali da allevamento della specie equina

Art. 21 Certificato di ascendenza e genealogico per lo sperma e gli ovuli di animali da allevamento

Art. 22 Certificato di ascendenza e genealogico per gli embrioni di animali da allevamento

Art. 23 Eccezioni

Sezione 2: Inseminazione artificiale dei bovini

Art. 24

Sezione 3: Importazione di animali da allevamento e di sperma di toro nell’ambito dei contingenti doganali

Art. 25 Eccezioni al permesso generale d’importazione

Art. 26 Attribuzione di quote del contingente doganale

Art. 27 Condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente doganale degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina

Art. 28 Condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente doganale degli animali della specie bovina

Capitolo 4: Esportazione di animali da allevamento

Art. 29 Contributi all’esportazione

Art. 30 Versamento dei contributi all’esportazione e controllo

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 31 Esecuzione

Art. 32 Vigilanza sulle organizzazioni

Art. 33 Diritto previgente: abrogazione

Art. 34 Disposizione transitoria relativa alle organizzazioni di allevamento riconosciute

Art. 35

Art. 36 Entrata in vigore

 RU 2007 6411


1 RS 910.1
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5871).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali