916.310
Ordinanza
sull’allevamento di animali
(OAlle)
del 14 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2012)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10, 144 capoverso 2, 146 e 177 della legge federale del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),
ordina:
Capitolo 1: Promozione dell’allevamento di animali
Sezione 2: Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private2
Art. 2 CondizioniArt. 2a Condizioni relative alle organizzazioni di allevamento e alle imprese di allevamento private con registri per suini da allevamento ibridi
Art. 3 Tenuta del libro genealogico
Art. 4 Esami funzionali
Art. 5 Stima dei valori genetici
Art. 5a Valutazioni genetiche
Sezione 3: Contributi per l’allevamento
Art. 6 Contributi per l’allevamento di boviniArt. 7 Contributi per l’allevamento di equini
Art. 8 Contributi per l’allevamento di suini
Art. 9 Contributi per l’allevamento di ovini (escluse le pecore da latte)
Art. 10 Contributi per l’allevamento di caprini e di pecore da latte
Art. 11 Contributi per l’allevamento di camelidi del nuovo mondo
Art. 11a Allevamento di api mellifere
Art. 12 Altre misure di promozione
Art. 13 Disposizioni comuni
Art. 14 Domanda
Sezione 4: Contributi per la conservazione delle razze svizzere
Art. 15 Contributi per la conservazione della razza delle Franches MontagnesArt. 16 Contributi per la conservazione di razze svizzere
Capitolo 3: Immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni
Sezione 1: Condizioni zootecniche e genealogiche
Art. 19 Esigenza del certificato di ascendenza e genealogicoArt. 20 Certificato di ascendenza e genealogico per gli animali da allevamento
Art. 20a Certificato di ascendenza e genealogico per gli animali da allevamento della specie equina
Art. 21 Certificato di ascendenza e genealogico per lo sperma e gli ovuli di animali da allevamento
Art. 22 Certificato di ascendenza e genealogico per gli embrioni di animali da allevamento
Art. 23 Eccezioni
Sezione 3: Importazione di animali da allevamento e di sperma di toro nell’ambito dei contingenti doganali
Art. 25 Eccezioni al permesso generale d’importazioneArt. 26 Attribuzione di quote del contingente doganale
Art. 27 Condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente doganale degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina
Art. 28 Condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente doganale degli animali della specie bovina
Capitolo 4: Esportazione di animali da allevamento
Art. 29 Contributi all’esportazioneArt. 30 Versamento dei contributi all’esportazione e controllo
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 31 EsecuzioneArt. 32 Vigilanza sulle organizzazioni
Art. 33 Diritto previgente: abrogazione
Art. 34 Disposizione transitoria relativa alle organizzazioni di allevamento riconosciute
Art. 35
Art. 36 Entrata in vigore
1 RS 910.1
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5871).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali