Capitolo 1: Promozione dell’allevamento di animali
Sezione 3: Contributi per l’allevamento
< Art. 8 Contributi per l’allevamento di suini
> Art. 10 Contributi per l’allevamento di caprini e di pecore da latte
Art. 9 Contributi per l’allevamento di ovini (escluse le pecore da latte)
1 L’importo annuo massimo destinato all’allevamento di ovini ammonta a 2 300 000 franchi.
2 Il contributo ammonta al massimo a 25 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali