Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Promozione dell’allevamento di animali
Sezione 2: Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private
< Art. 5 Stima dei valori genetici
> Art. 6 Contributi per l’allevamento di bovini

Art. 5a1 Valutazioni genetiche

1 Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici.

2 La predisposizione genetica degli animali da allevamento esaminati è espressa come scarto da una media comparativa.

3 Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento:

a.
il genere e la portata della valutazione genetica;
b.
la descrizione della procedura di valutazione genetica;
c.
i dati su cui si basa la valutazione e lo scambio di dati;
d.
le date della valutazione;
e.
i provvedimenti di assicurazione della qualità;
f.
le condizioni di pubblicazione;
g.
il finanziamento della valutazione genetica.

1 Introdotto dal n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5871).


Stato 1° gennaio 2012
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