Capitolo 1: Promozione dell’allevamento di animali
Sezione 2: Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private
< Art. 5 Stima dei valori genetici
> Art. 6 Contributi per l’allevamento di bovini
Art. 5a1 Valutazioni genetiche
1 Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici.
2 La predisposizione genetica degli animali da allevamento esaminati è espressa come scarto da una media comparativa.
3 Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento:
- a.
- il genere e la portata della valutazione genetica;
- b.
- la descrizione della procedura di valutazione genetica;
- c.
- i dati su cui si basa la valutazione e lo scambio di dati;
- d.
- le date della valutazione;
- e.
- i provvedimenti di assicurazione della qualità;
- f.
- le condizioni di pubblicazione;
- g.
- il finanziamento della valutazione genetica.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5871).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali