Capitolo 1: Promozione dell’allevamento di animali
Sezione 2: Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private
< Art. 4 Esami funzionali
> Art. 5a Valutazioni genetiche
Art. 5 Stima dei valori genetici
1 La stima dei valori genetici degli animali deve essere eseguita secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.
2 Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento private con registri per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento:1
- a.
- il genere e la portata della stima dei valori genetici;
- b.
- la descrizione della procedura di stima dei valori genetici;
- c.
- i dati su cui si basa la stima e lo scambio di dati;
- d.
- le date della valutazione;
- e.
- i provvedimenti di assicurazione della qualità;
- f.
- le condizioni di pubblicazione;
- g.
- il finanziamento delle stime dei valori genetici.
3 I regolamenti delle organizzazioni di allevamento di bovini devono garantire l’esame di un numero ottimale di torelli nati in Svizzera nonché la competitività sul piano internazionale.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5871).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali