Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Promozione dell’allevamento di animali
Sezione 2: Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private
< Art. 4 Esami funzionali
> Art. 5a Valutazioni genetiche

Art. 5 Stima dei valori genetici

1 La stima dei valori genetici degli animali deve essere eseguita secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.

2 Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento private con registri per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento:1

a.
il genere e la portata della stima dei valori genetici;
b.
la descrizione della procedura di stima dei valori genetici;
c.
i dati su cui si basa la stima e lo scambio di dati;
d.
le date della valutazione;
e.
i provvedimenti di assicurazione della qualità;
f.
le condizioni di pubblicazione;
g.
il finanziamento delle stime dei valori genetici.

3 I regolamenti delle organizzazioni di allevamento di bovini devono garantire l’esame di un numero ottimale di torelli nati in Svizzera nonché la competitività sul piano internazionale.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5871).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali