Capitolo 1: Promozione dell’allevamento di animali
Sezione 2: Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private
< Art. 2a Condizioni relative alle organizzazioni di allevamento e alle imprese di allevamento private con registri per suini da allevamento ibridi
> Art. 4 Esami funzionali
Art. 3 Tenuta del libro genealogico
1 Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull’ascendenza, sull’identificazione, sulle prestazioni, sulla qualità e sulla conformazione degli animali da allevamento di una razza o di una popolazione zootecnica.
2 Oltre agli animali di razza pura e conformi alla razza, in rubriche o sezioni separate del libro genealogico possono essere iscritti anche incroci e animali di ascendenza sconosciuta, purché presentino le caratteristiche tipiche della razza.
3 All’interno di una rubrica o di una sezione del libro genealogico gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative, determinate dalla loro ascendenza, dall’identificazione e dalle prestazioni.
4 Gli animali maschi riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali.
5 Le disposizioni relative alla tenuta del libro genealogico devono essere stabilite in un regolamento e comprendono almeno:
- a.
- la definizione delle caratteristiche tipiche della razza;
- b.
- la definizione degli obiettivi zootecnici;
- c.
- l’identificazione per mezzo della marchiatura uniforme degli animali;
- d.
- la registrazione dei dati relativi all’ascendenza;
- e.
- l’analisi delle annotazioni nel libro genealogico, degli apprezzamenti, dei risultati degli esami funzionali e delle prestazioni zootecniche, nonché la stima dei valori genetici;
- f.
- la determinazione delle esigenze minime per l’iscrizione degli animali in una determinata rubrica o sezione del libro genealogico;
- g.
- i requisiti da soddisfare per l’iscrizione nel libro genealogico e il diritto di riproduzione;
- h.
- la pubblicazione dei dati rilevanti sotto il profilo zootecnico.