Capitolo 1: Promozione dell’allevamento di animali
Sezione 2: Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private
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> Art. 3 Tenuta del libro genealogico
Art. 2a1 Condizioni relative alle organizzazioni di allevamento e alle imprese di allevamento private con registri per suini da allevamento ibridi
1 L’UFAG riconosce un’organizzazione di allevamento o un’impresa di allevamento privata con registri per suini da allevamento ibridi se questa:
- a.
- ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera;
- b.
- dispone di statuti giuridicamente validi;
- c.
- ha obiettivi chiari concernenti l’allevamento, documentati da un programma di allevamento;
- d.
- tiene o istituisce un registro per suini da allevamento ibridi ed è in grado di eseguire i controlli richiesti;
- e.
- esegue esami funzionali che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4;
- f.
- esegue stime dei valori genetici che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5;
- g.
- dispone di un effettivo di animali abbastanza importante per realizzare un programma di miglioramento;
- h.
- offre garanzia di un lavoro razionale a livello personale, tecnico, organizzativo e finanziario;
- i.
- esercita le attività zootecniche di cui all’articolo 1 in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute.
2 L’organizzazione di allevamento deve disporre di statuti giuridicamente validi secondo cui può diventare membro dell’organizzazione, alle condizioni previste dagli statuti:
- a.
- ogni allevatore, se sono previsti membri individuali;
- b.
- ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono previsti membri collettivi.
3 Le domande di riconoscimento vanno presentate all’UFAG con la documentazione necessaria.
4 Il riconoscimento ha una durata di dieci anni.
5 Qualsiasi cambiamento che abbia un’incidenza sull’adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all’UFAG nell’arco di un mese.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5871).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali