Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni
Sezione 1: Condizioni zootecniche e genealogiche
< Art. 20 Certificato di ascendenza e genealogico per gli animali da allevamento
> Art. 21 Certificato di ascendenza e genealogico per lo sperma e gli ovuli di animali da allevamento

Art. 20a1 Certificato di ascendenza e genealogico per gli animali da allevamento della specie equina

Il certificato di ascendenza e genealogico per animali da allevamento della specie equina fa parte del passaporto per equide. A titolo complementare ai dati contenuti nel passaporto per equide di cui all’articolo 15d dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie, esso deve contenere i seguenti dati:

a.
nome e indirizzo dell’organo competente per la tenuta del libro genealogico d’origine al momento del rilascio del passaporto;
b.
nome e indirizzo dell’allevatore;
c.
numero d’identificazione (UELN, Universal Equiden Life Number) del padre, se disponibile;
d.
razza dell’animale;
e.
categoria del registro d’allevamento, se disponibile;
f.
albero genealogico;
g.
eventuale verifica dell’attestato d’origine, se disponibile;
h.
metodo alternativo d’identificazione;
i.
risultati degli esami funzionali.

1 Introdotto dal n. II dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2525).
2 RS 916.401


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali