Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni
Sezione 1: Condizioni zootecniche e genealogiche
< Art. 19 Esigenza del certificato di ascendenza e genealogico
> Art. 20a Certificato di ascendenza e genealogico per gli animali da allevamento della specie equina

Art. 20 Certificato di ascendenza e genealogico per gli animali da allevamento

Il certificato di ascendenza e genealogico per animali da allevamento contiene i seguenti dati:

a.
nome e indirizzo dell’organo competente per la tenuta del libro genealogico d’origine;
b.
designazione del libro genealogico;
c.
numero di registrazione nel libro genealogico;
d.
eventualmente nome dell’animale;
e.
genere dell’identificazione;
f.
identificazione dell’animale;
g.
data di nascita;
h.
razza;
i.
sesso;
j.
nome e indirizzo dell’allevatore;
k.
nome e indirizzo del proprietario;
l.
ascendenza: numeri del libro genealogico dei genitori e dei nonni;
m.
risultati degli esami funzionali con indicazione dell’organo che ha effettuato l’esame, nonché i valori zootecnici dell’animale, dei genitori e dei nonni;
n.
nel caso di animali gravidi, data dell’inseminazione o della monta, oltre ai dati relativi al padre;
o.
data del rilascio;
p.
nome, in stampatello, dell’organo che ha rilasciato il certificato nonché firma giuridicamente valida.

Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali