Capitolo 3: Immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni
Sezione 1: Condizioni zootecniche e genealogiche
< Art. 19 Esigenza del certificato di ascendenza e genealogico
> Art. 20a Certificato di ascendenza e genealogico per gli animali da allevamento della specie equina
Art. 20 Certificato di ascendenza e genealogico per gli animali da allevamento
Il certificato di ascendenza e genealogico per animali da allevamento contiene i seguenti dati:
- a.
- nome e indirizzo dell’organo competente per la tenuta del libro genealogico d’origine;
- b.
- designazione del libro genealogico;
- c.
- numero di registrazione nel libro genealogico;
- d.
- eventualmente nome dell’animale;
- e.
- genere dell’identificazione;
- f.
- identificazione dell’animale;
- g.
- data di nascita;
- h.
- razza;
- i.
- sesso;
- j.
- nome e indirizzo dell’allevatore;
- k.
- nome e indirizzo del proprietario;
- l.
- ascendenza: numeri del libro genealogico dei genitori e dei nonni;
- m.
- risultati degli esami funzionali con indicazione dell’organo che ha effettuato l’esame, nonché i valori zootecnici dell’animale, dei genitori e dei nonni;
- n.
- nel caso di animali gravidi, data dell’inseminazione o della monta, oltre ai dati relativi al padre;
- o.
- data del rilascio;
- p.
- nome, in stampatello, dell’organo che ha rilasciato il certificato nonché firma giuridicamente valida.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali