Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Promozione dell’allevamento di animali
Sezione 2: Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private
< Art. 1
> Art. 2a Condizioni relative alle organizzazioni di allevamento e alle imprese di allevamento private con registri per suini da allevamento ibridi

Art. 21 Condizioni

1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) riconosce un’organizzazione di allevamento di animali della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché di conigli, volatili, api mellifere e camelidi del nuovo mondo se questa:

a.
è concepita quale organizzazione di mutua assistenza e si compone di allevatori attivi;
b.
ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera;
c.
dispone di statuti giuridicamente validi secondo cui può diventare membro dell’organizzazione, alle condizioni previste dagli statuti:
1.
ogni allevatore, se sono previsti membri individuali,
2.
ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono previsti membri collettivi;
d.
ha obiettivi chiari concernenti la selezione di almeno una razza o una popolazione zootecnica, documentati da un programma di allevamento;
e.
tiene un libro genealogico che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3;
f.
esegue esami funzionali che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4;
g.
esegue stime dei valori genetici che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5;
h.
dispone di un effettivo di animali di una o più razze abbastanza importante per realizzare un programma di miglioramento della razza o delle razze o per garantire la loro conservazione;
i.
offre garanzia di un lavoro razionale a livello personale, tecnico, organizzativo e finanziario nei settori di promozione;
j.
esercita le attività zootecniche di cui all’articolo 1 in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute;
k.
rispetta i principi stabiliti dall’organizzazione che tiene il libro genealogico sull’origine della razza.

2 Se l’effettivo di una razza o di una popolazione zootecnica non è sufficiente e secondo i vigenti principi zootecnici una stima dei valori genetici non è sostenibile dal punto di vista scientifico, si può eseguire, invece della stima dei valori genetici, una valutazione genetica secondo l’articolo 5a.

Se nei principi del programma di allevamento l’organizzazione di allevamento che tiene il libro genealogico sull’origine della razza non prescrive per tale razza una stima dei valori genetici né una valutazione genetica, non è necessario eseguire una stima dei valori genetici né una valutazione genetica.

L’UFAG rifiuta il primo riconoscimento a un’organizzazione di allevamento se per la razza in questione vi sono già una o più organizzazioni riconosciute e il riconoscimento di un’ulteriore organizzazione rischia di compromettere la conservazione di tale razza o il buon funzionamento del programma di allevamento di un’organizzazione esistente.

5 L’UFAG riconosce un’organizzazione per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere se essa soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b, c e i.

6 Le domande di riconoscimento vanno presentate all’UFAG con la documentazione necessaria.

7 Il riconoscimento ha una durata di dieci anni.

8 Qualsiasi cambiamento che abbia un’incidenza sull’adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all’UFAG nell’arco di un mese.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5871).


Stato 1° gennaio 2012
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