Capitolo 3: Immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni
Sezione 1: Condizioni zootecniche e genealogiche
< Art. 18
> Art. 20 Certificato di ascendenza e genealogico per gli animali da allevamento
Art. 191 Esigenza del certificato di ascendenza e genealogico
Gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina, come anche il loro sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza e genealogico al momento dell’immissione in commercio.
1 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2525).
Stato 1° gennaio 2012
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