Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Promozione dell’allevamento di animali
Sezione 3: Contributi per l’allevamento
< Art. 11 Contributi per l’allevamento di camelidi del nuovo mondo
> Art. 12 Altre misure di promozione

Art. 11a1 Allevamento di api mellifere

1 L’importo annuo massimo destinato all’allevamento di api mellifere ammonta a 250 000 franchi.

2 I contributi massimi sono i seguenti:

a.
20 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico (regina);
b.
12.50 franchi per ogni determinazione della purezza delle regine;
c.
175 franchi per ogni esame funzionale nell’apiario sperimentale con campione reso anonimo;
d.
25 franchi per ogni esame funzionale nell’apiario sperimentale con campione conosciuto;
e.
2000 franchi per ogni stazione di fecondazione A;
f.
300 franchi per ogni stazione di fecondazione B.

1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6365).


Stato 1° gennaio 2012
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