Capitolo 1: Promozione dell’allevamento di animali
Sezione 3: Contributi per l’allevamento
< Art. 11 Contributi per l’allevamento di camelidi del nuovo mondo
> Art. 12 Altre misure di promozione
Art. 11a1 Allevamento di api mellifere
1 L’importo annuo massimo destinato all’allevamento di api mellifere ammonta a 250 000 franchi.
2 I contributi massimi sono i seguenti:
- a.
- 20 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico (regina);
- b.
- 12.50 franchi per ogni determinazione della purezza delle regine;
- c.
- 175 franchi per ogni esame funzionale nell’apiario sperimentale con campione reso anonimo;
- d.
- 25 franchi per ogni esame funzionale nell’apiario sperimentale con campione conosciuto;
- e.
- 2000 franchi per ogni stazione di fecondazione A;
- f.
- 300 franchi per ogni stazione di fecondazione B.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6365).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali