Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Promozione dell’allevamento di animali
Sezione 3: Contributi per l’allevamento
< Art. 10 Contributi per l’allevamento di caprini e di pecore da latte
> Art. 11a Allevamento di api mellifere

Art. 11 Contributi per l’allevamento di camelidi del nuovo mondo

1 L’importo annuo massimo destinato all’allevamento di camelidi del nuovo mondo ammonta a 50 000 franchi.

2 Il contributo ammonta al massimo a 18 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali