Capitolo 1: Promozione dell’allevamento di animali
Sezione 1: Settori di promozione
> Art. 2 Condizioni
Art. 1
1 Nel quadro dei crediti autorizzati, alle organizzazioni di allevamento riconosciute possono essere versati contributi per le seguenti misure zootecniche concernenti gli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i conigli, i volatili, le api mellifere e i camelidi del nuovo mondo:
- a.
- tenuta del libro genealogico;
- b.
- esami funzionali;
- c.
- stime dei valori genetici e analisi dei dati rilevanti sotto il profilo zootecnico;
- d.
- realizzazione di progetti volti a conservare le razze svizzere;
- e.
- miglioramento della qualità dei prodotti dell’economia animale.
2 Nel quadro dei crediti autorizzati, possono essere sostenuti progetti riguardanti le risorse zoogenetiche nell’ambito della ricerca agraria.
3 Nel quadro dei crediti autorizzati possono essere sostenute con contributi le organizzazioni d’allevamento riconosciute per provvedimenti di salvaguardia della salute degli effettivi.1
4 Non sono versati contributi alle imprese di allevamento private che tengono o istituiscono registri per suini da allevamento ibridi.2
1 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 14 mag. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2275).
2 Introdotto dal n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5871).