Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Allegato 4.2

(art. 3)

Parte 1

Alimenti per animali di origine non animale che sottostanno
a maggiori controlli ufficiali

Scopo d’utilizzo previsto: alimento per animali

Codice NC1

Paese d’origine

Pericolo

Frequenza degli esami della merce e dei controlli d’identità (%)

Parte 2

Documento di accompagnamento per la liberazione
di maggiori controlli

1 Il documento di accompagnamento per la liberazione di maggiori controlli deve essere redatto secondo le indicazioni dell’allegato II del Regolamento (CE) n. 669/20092.

2 In tale regolamento i termini secondo il paragrafo 1 devono essere intesi come segue:

a.
«Comunità europea» come «Svizzera»;
b.
DCE come «documento svizzero di entrata».

1 Se devono essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti con lo stesso codice NC e quest’ultimo non è ulteriormente suddiviso nella nomenclatura delle merci, allo stesso si aggiunge la dicitura «ex» (per esempio «ex10 06 30»: dovrebbe essere valido solo per il riso basmati destinato esclusivamente al consumo umano).
2 Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione del 24 lug. 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione, GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n.799/2011 del 9.8.2011, GU L 205 del 10.8.2011, pagg. 15–21.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali