Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

910.132.4

Ordinanza del DEFR
concernente i programmi etologici

(Ordinanza sui programmi etologici)

del 25 giugno 2008 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,

visti gli articoli 59 capoverso 4, 60 capoversi 2 e 3 e 61 capoversi 3–6 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sui pagamenti diretti (OPD),

ordina:

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Categorie di animali

Art. 3 Programma SSRA

Art. 4 Programma URA

Art. 4a Autorizzazioni cantonali speciali

Art. 5 Diritto previgente: abrogazione

Art. 5a Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2011

Art. 6 Entrata in vigore

Allegato 1
- Esigenze specifiche del programma SSRA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze relat...

Allegato 2
- Esigenze concernenti l’area con clima esterno per il pollame da reddito che partecipa ai progr...

Allegato 3
- Esigenze concernenti le stuoie deformabili per gli animali della specie bovina che partecipano al pr...

Allegato 4
- Esigenze specifiche del programma URA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze in mat...

Allegato 5
- Esigenze concernenti la corte e il pascolo nel programma URA nonché in materia di documentazione e d...


 RU 2008 3785


1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
2 RS 910.13


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali