Titolo 3: Contributi ecologici
Capitolo 1: Compensazione ecologica
Sezione 3: Maggesi fioriti, maggesi da rotazione, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superficie coltiva
< Art. 50 Condizioni e oneri per i maggesi fioriti
> Art. 52 Condizioni e oneri per le fasce di colture estensive in campicoltura
Art. 51 Condizioni e oneri per i maggesi da rotazione
1 Per maggesi da rotazione si intendono le superfici:
- a.
- seminate con una miscela di sementi raccomandata per i maggesi da rotazione dalle stazioni federali di ricerche;
- b.
- che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni;
- c.
- situate nella regione di pianura; e
- d.
- che misurano almeno 6 metri di larghezza e comprendono almeno 20 are.
2 Le superfici devono essere seminate fra il 1° settembre e il 30 aprile ed essere mantenute fino al 15 febbraio dell’anno seguente l’anno di contribuzione (maggese da rotazione annuale) o fino al 15 settembre del secondo anno di contribuzione (maggese da rotazione biennale). I maggesi da rotazione annuali e biennali possono essere prolungati al massimo di un periodo di vegetazione.1
3 Previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, le autorità cantonali possono autorizzare su superfici appropriate un inerbimento spontaneo o una semina con una miscela speciale.
4 Dopo un maggese da rotazione, la medesima particella può essere nuovamente messa a maggese da rotazione al più presto nel quarto ciclo vegetativo.
5 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. È ammesso il trattamento puntuale in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.2
6 I maggesi da rotazione possono essere falciati fra il 1° ottobre e il 15 marzo. Il Cantone può autorizzare uno sfalcio supplementare dopo il 1° luglio per le superfici situate nella zona d’afflusso Z giusta l’articolo 29 dell’ordinanza del 28 ottobre 19983 sulla protezione delle acque.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).
3 RS 814.201