Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 3: Contributi ecologici
Capitolo 1: Compensazione ecologica
Sezione 3: Maggesi fioriti, maggesi da rotazione, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superficie coltiva
< Art. 50 Condizioni e oneri per i maggesi fioriti
> Art. 52 Condizioni e oneri per le fasce di colture estensive in campicoltura

Art. 51 Condizioni e oneri per i maggesi da rotazione

1 Per maggesi da rotazione si intendono le superfici:

a.
seminate con una miscela di sementi raccomandata per i maggesi da rotazione dalle stazioni federali di ricerche;
b.
che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni;
c.
situate nella regione di pianura; e
d.
che misurano almeno 6 metri di larghezza e comprendono almeno 20 are.

2 Le superfici devono essere seminate fra il 1° settembre e il 30 aprile ed essere mantenute fino al 15 febbraio dell’anno seguente l’anno di contribuzione (maggese da rotazione annuale) o fino al 15 settembre del secondo anno di contribuzione (maggese da rotazione biennale). I maggesi da rotazione annuali e biennali possono essere prolungati al massimo di un periodo di vegetazione.1

3 Previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, le autorità cantonali possono autorizzare su superfici appropriate un inerbimento spontaneo o una semina con una miscela speciale.

4 Dopo un maggese da rotazione, la medesima particella può essere nuovamente messa a maggese da rotazione al più presto nel quarto ciclo vegetativo.

5 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. È ammesso il trattamento puntuale in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.2

6 I maggesi da rotazione possono essere falciati fra il 1° ottobre e il 15 marzo. Il Cantone può autorizzare uno sfalcio supplementare dopo il 1° luglio per le superfici situate nella zona d’afflusso Z giusta l’articolo 29 dell’ordinanza del 28 ottobre 19983 sulla protezione delle acque.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).
3 RS 814.201


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali