Titolo 3: Contributi ecologici
Capitolo 1: Compensazione ecologica
Sezione 3: Maggesi fioriti, maggesi da rotazione, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superficie coltiva
< Art. 49 Contributi
> Art. 51 Condizioni e oneri per i maggesi da rotazione
Art. 50 Condizioni e oneri per i maggesi fioriti
1 Per maggesi fioriti si intendono le superfici:
- a.
- seminate con una miscela di sementi di erbe selvatiche indigene raccomandata dalle stazioni federali di ricerche;
- b.
- che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni;
- c.
- situate nella regione di pianura; e
- d.
- larghe almeno 3 m.
2 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. È ammesso il trattamento puntuale in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.1
3 Un maggese fiorito deve essere mantenuto nello stesso luogo per almeno due anni ma al massimo per sei anni. Dev’essere mantenuto almeno fino al 15 febbraio dell’anno seguente l’anno di contribuzione.2
3bis Sulla stessa particella può essere impiantato nuovamente un maggese fiorito al più presto dopo quattro periodi di vegetazione. In luoghi appropriati, il servizio cantonale per la protezione della natura può autorizzare una risemina o il mantenimento prolungato del maggese fiorito nello stesso luogo.3
4 La superficie messa a maggese fiorito può essere falciata fra il 1° ottobre e il 15 marzo, a partire dal secondo anno e solo per una metà. Sulla superficie falciata è ammessa una lavorazione superficiale del terreno. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.4
5 D’intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura, le autorità cantonali possono autorizzare un inerbimento spontaneo su superfici appropriate.5
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 RU 2003 5321).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).