Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

910.1

Legge federale
sull’agricoltura

(Legge sull’agricoltura, LAgr)

del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 31bis, 31octies, 32 e 64bis della Costituzione federale1 (Cost.);2

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19963,

decreta:

Titolo primo: Principi generali

Art. 1 Scopo

Art. 2 Provvedimenti della Confederazione

Art. 3 Definizione e campo d’applicazione

Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita

Art. 5 Reddito

Art. 6 Limite di spesa

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio

Art. 7 Principio

Capitolo 1: Disposizioni economiche generali

Sezione 4: …

Art. 26

Sezione 5: Monitoraggio del mercato4

Art. 27

Sezione 6:5 Ingegneria genetica

Art. 27a

Sezione 7:6 Mezzi di produzione e beni d’investimento agricoli brevettati

Art. 27b

Capitolo 2: Economia lattiera

Sezione 1: Campo d’applicazione7

Art. 28

Art. 29

Sezione 3: …

Art. 37

Capitolo 3: Economia zootecnica

Sezione 1: Orientamento strutturale

Art. 46 Effettivi massimi

Art. 47 Tassa

Capitolo 4: Produzione vegetale

Art. 54 Zucchero

Art. 55 Cereali

Art. 56 Semi oleosi e leguminose a granelli

Art. 57

Art. 58 Frutta e verdura

Art. 59 Materie prime rinnovabili

Capitolo 5: Economia vitivinicola10

Art. 60 Autorizzazione per l’impianto di nuovi vigneti e loro notifica

Art. 61 Catasto viticolo

Art. 62 Elenco dei vitigni

Art. 63 Classificazione

Art. 64 Controlli

Art. 65

Art. 66 Contributi di riconversione

Art. 67 a 69

Titolo terzo: Pagamenti diretti

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 70 Principio e condizioni

Art. 71 Obbligo di tollerare

Capitolo 2: Pagamenti diretti generali

Art. 72 Contributi di superficie

Art. 73 Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo

Art. 74 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione

Art. 75 Contributi di declivitą

Capitolo 3: Pagamenti diretti ecologici

Art. 76 Contributi ecologici

Art. 76a Contributi etologici

Art. 77 Contributi d’estivazione

Titolo terzo a:11 Impiego sostenibile delle risorse naturali

Art. 77a Principio

Art. 77b Importo dei contributi

Titolo quarto: Misure sociali collaterali12

Capitolo 1: Aiuti per la conduzione aziendale13

Art. 78 Principio

Art. 79 Concessione di aiuti per la conduzione aziendale

Art. 80 Condizioni

Art. 81 Approvazione da parte dell’Ufficio federale

Art. 82 Rimborso in caso di alienazione con utile

Art. 83 Revoca

Art. 84 Spese amministrative

Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi

Art. 86 Perdite

Capitolo 2:14 Aiuti per la riqualificazione

Art. 86a Aiuti per la riqualificazione

Titolo quinto: Miglioramenti strutturali

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 87 Principio

Art. 88 Condizioni per provvedimenti collettivi di ampia portata

Art. 89 Condizioni per provvedimenti individuali

Art. 90 Protezione di oggetti d’importanza nazionale

Art. 91 Rimborso in caso di alienazione con utile

Art. 92 Vigilanza

Capitolo 2: Contributi

Capitolo 3: Crediti d’investimento

Art. 105 Principio

Art. 106 Crediti d’investimento per provvedimenti individuali

Art. 107 Crediti d’investimento per provvedimenti collettivi

Art. 107a Crediti d’investimento per piccole aziende commerciali

Art. 108 Approvazione

Art. 109 Revoca

Art. 110 Impiego dei rimborsi e degli interessi

Art. 111 Perdite

Art. 112 Spese amministrative

Titolo sesto: Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali15

Art. 113 Principio

Capitolo 1: Ricerca

Art. 114 Stazioni federali di ricerche e di esperimenti

Art. 115 Compiti delle stazioni di ricerche e di esperimenti

Art. 116 Mandati di ricerca e aiuti finanziari

Art. 117 Consiglio della ricerca agronomica

Capitolo 2: …

Art. 118 a 135

Capitolo 2a:16 Consulenza

Art. 136 Compiti e organizzazione

Art. 137 e 138

Art. 139

Capitolo 3: Coltivazione delle piante e allevamento di animali

Sezione 1: Coltivazione delle piante

Art. 140

Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione17

Capitolo 1: Disposizioni d’esecuzione18

Art. 148

Capitolo 2:19 Misure preventive

Art. 148a

Capitolo 3: Protezione dei vegetali20

Capitolo 4: Mezzi di produzione21

Art. 158 Definizione e campo d’applicazione

Art. 159 Principi

Art. 159a Prescrizioni sull’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione

Art. 160 Obbligo d’omologazione

Art. 160a Importazione

Art. 161 Caratterizzazione e imballaggio

Art. 162 Cataloghi delle varietą

Art. 163 Prescrizioni d’isolamento

Art. 164 Statistica della commercializzazione

Art. 165 Informazione

Titolo ottavo: Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali

Capitolo 1: Protezione giuridica

Art. 166 In generale

Art. 167 Contingentamento lattiero

Art. 168 Procedura d’opposizione

Capitolo 2: Misure amministrative

Art. 169 Misure amministrative generali

Art. 170 Riduzione e diniego di contributi

Art. 171 Rimborso di contributi

Art. 171a Operazioni di compensazione effettuate da imprese che dominano il mercato

Capitolo 3: Disposizioni penali

Art. 172 Delitti e crimini

Art. 173 Contravvenzioni

Art. 174 Comunitą di persone e persone giuridiche

Art. 175 Perseguimento penale

Art. 176 Esclusione degli articoli 37 a 39 della legge sui sussidi

Titolo nono: Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione

Art. 177 Consiglio federale

Art. 177a Accordi internazionali

Art. 177b Prestazioni commerciali

Art. 178 Cantoni

Art. 179 Alta vigilanza della Confederazione

Art. 180 Collaborazione con organizzazioni e ditte

Art. 181 Controllo

Art. 182 Perseguimento di infrazioni

Art. 183 Obbligo di informare

Art. 184 Assistenza amministrativa fra le autoritą

Art. 185 Dati per l’esecuzione

Art. 186 Commissione consultiva

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 187 Disposizioni transitorie concernenti la legge sull’agricoltura

Art. 187a Disposizioni transitorie concernenti l’abrogazione della legge sui cereali

Art. 187b Disposizioni transitorie relative alla modifica del 20 giugno 2003

Art. 187c Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 giugno 2007

Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 188

Data dell’entrata in vigore: 22 1° gennaio 1999 Articoli 28 a 45 e lettere l a n dell’allegato: 1° maggio 1999 Articolo 160 capoverso 7 e numero 7 dell’allegato: 1° agosto 1999


Allegato
- Abrogazione e modifica del diritto vigente
- Diritto previgente: abrogazione
- Modifica del diritto vigente


 RU 1998 3033


1 [CS 1 3; RU 1996 2503]. Queste disp. corrispondono agli art. 45, 46 cpv. 1, 102, 103, 104, 120, 123 e 147 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
2 Nuovo testo giusta in n. 8 dell’all. alla L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
3 FF 1996 IV 1
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
5 Introdotta dal. n. 8 dell’all. alla L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
6 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
9 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
11 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
13 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
14 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
15 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557; FF 2000 4957).
16 Originaria sez. 4 del cap. 2. Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557; FF 2000 4957).
17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
18 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
19 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
20 Originario cap. 1.
21 Originario cap. 2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
22 DCF del 7 dic. 1998


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali