910.1
Legge federale
sull’agricoltura
(Legge sull’agricoltura, LAgr)
del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2012)
Titolo primo: Principi generali
Art. 1 ScopoArt. 2 Provvedimenti della Confederazione
Art. 3 Definizione e campo d’applicazione
Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita
Art. 5 Reddito
Art. 6 Limite di spesa
Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Art. 7 PrincipioCapitolo 1: Disposizioni economiche generali
Sezione 1: Qualitą, promozione dello smercio e sgravio del mercato
Art. 8 Misure di solidarietąArt. 8a Prezzi indicativi
Art. 9 Sostegno alle misure di solidarietą
Art. 10 Prescrizioni concernenti la qualitą
Art. 11 Assicurazione della qualitą
Art. 12 Promozione dello smercio
Art. 13 Sgravio del mercato
Sezione 2: Designazione
Art. 14 In generaleArt. 15 Procedimenti di fabbricazione, caratteristiche specifiche dei prodotti
Art. 16 Denominazioni d’origine, indicazioni geografiche
Art. 16a Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione
Art. 16b Difesa delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale
Sezione 3: Importazione
Art. 17 Dazi all’importazioneArt. 18 Provvedimenti riguardo a prodotti ottenuti mediante metodi vietati
Art. 19 Aliquote di dazio
Art. 19a Destinazione vincolata di proventi dei dazi
Art. 20 Prezzi soglia
Art. 21 Contingenti doganali
Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali
Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva
Art. 24 Permesso d’importazione, misure di salvaguardia
Art. 25 Contributi volontari
Capitolo 2: Economia lattiera
Sezione 2: Orientamento della produzione
Art. 30 Contingentamento lattieroArt. 31 Adeguamento del quantitativo globale
Art. 32 Adeguamento di contingenti
Art. 33 Contingenti speciali
Art. 34 Contingenti supplementari
Art. 35 Osservanza dei quantitativi massimi per ettaro
Art. 36 Tassa per superamento di contingente
Art. 36a Abolizione del contingentamento lattiero
Art. 36b Contratti di acquisto di latte
Sezione 4: Sostegno del mercato
Art. 38 Supplemento per il latte trasformato in formaggioArt. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati
Art. 40 Aiuti per la promozione dello smercio della produzione indigena
Art. 41 Aiuti all’esportazione
Art. 42 Importazione di burro
Sezione 5: Provvedimenti particolari
Art. 43 Obbligo di notificaArt. 44
Art. 45 Indennizzo per la collaborazione
Capitolo 3: Economia zootecnica
Sezione 2: Bestiame da macello, carne, lana di pecora e uova8
Art. 48 Ripartizione dei contingenti doganaliArt. 49 Classificazione della qualitą
Art. 50 Contributi a provvedimenti di sgravio del mercato della carne
Art. 51 Delega di compiti pubblici
Art. 51bis Valorizzazione della lana di pecora
Capitolo 4: Produzione vegetale
Art. 54 ZuccheroArt. 55 Cereali
Art. 56 Semi oleosi e leguminose a granelli
Art. 57
Art. 58 Frutta e verdura
Art. 59 Materie prime rinnovabili
Capitolo 2: Pagamenti diretti generali
Art. 72 Contributi di superficieArt. 73 Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo
Art. 74 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione
Art. 75 Contributi di declivitą
Capitolo 3: Pagamenti diretti ecologici
Art. 76 Contributi ecologiciArt. 76a Contributi etologici
Art. 77 Contributi d’estivazione
Titolo terzo a:11 Impiego sostenibile delle risorse naturali
Art. 77a PrincipioArt. 77b Importo dei contributi
Titolo quarto: Misure sociali collaterali12
Capitolo 1: Aiuti per la conduzione aziendale13
Art. 78 PrincipioArt. 79 Concessione di aiuti per la conduzione aziendale
Art. 80 Condizioni
Art. 81 Approvazione da parte dell’Ufficio federale
Art. 82 Rimborso in caso di alienazione con utile
Art. 83 Revoca
Art. 84 Spese amministrative
Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi
Art. 86 Perdite
Titolo quinto: Miglioramenti strutturali
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 87 PrincipioArt. 88 Condizioni per provvedimenti collettivi di ampia portata
Art. 89 Condizioni per provvedimenti individuali
Art. 90 Protezione di oggetti d’importanza nazionale
Art. 91 Rimborso in caso di alienazione con utile
Art. 92 Vigilanza
Capitolo 2: Contributi
Sezione 1: Assegnazione di contributi
Art. 93 PrincipioArt. 94 Definizioni
Art. 95 Bonifiche fondiarie
Art. 96 Edifici agricoli
Art. 97 Approvazione dei progetti
Art. 97a Accordi di programma
Art. 98 Stanziamento dei mezzi finanziari
Sezione 2: Allacciamento di altre opere, ricomposizioni particellari
Art. 99 Allacciamento di altre opereArt. 100 Ricomposizioni particellari su ordine delle autoritą
Art. 101 Ricomposizioni particellari per contratto
Sezione 3: Garanzia dei miglioramenti strutturali
Art. 102 Divieto di modificare la destinazione e di frazionareArt. 103 Manutenzione e gestione
Art. 104 Menzione nel registro fondiario
Capitolo 3: Crediti d’investimento
Art. 105 PrincipioArt. 106 Crediti d’investimento per provvedimenti individuali
Art. 107 Crediti d’investimento per provvedimenti collettivi
Art. 107a Crediti d’investimento per piccole aziende commerciali
Art. 108 Approvazione
Art. 109 Revoca
Art. 110 Impiego dei rimborsi e degli interessi
Art. 111 Perdite
Art. 112 Spese amministrative
Titolo sesto: Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali15
Art. 113 PrincipioCapitolo 1: Ricerca
Art. 114 Stazioni federali di ricerche e di esperimentiArt. 115 Compiti delle stazioni di ricerche e di esperimenti
Art. 116 Mandati di ricerca e aiuti finanziari
Art. 117 Consiglio della ricerca agronomica
Capitolo 3: Coltivazione delle piante e allevamento di animali
Sezione 2: Allevamento di animali
Art. 141 Promozione dell’allevamentoArt. 142 Contributi
Art. 143 Condizioni
Art. 144 Riconoscimento di organizzazioni
Art. 145 Inseminazione artificiale
Art. 146 Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni
Art. 146a Animali da reddito geneticamente modificati
Art. 147 Istituto d’allevamento equino
Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione17
Capitolo 3: Protezione dei vegetali20
Sezione 1: Principi
Art. 149 ConfederazioneArt. 150 Cantoni
Art. 151 Principi della protezione dei vegetali
Sezione 2: Provvedimenti speciali
Art. 152 Importazione, esportazione, produzione e immissione in commercioArt. 153 Provvedimenti di lotta
Sezione 3: Finanziamento della lotta contro gli organismi nocivi
Art. 154 Prestazioni dei CantoniArt. 155 Prestazioni della Confederazione
Art. 156 Indennitą per danni
Art. 157 Controlli
Capitolo 4: Mezzi di produzione21
Art. 158 Definizione e campo d’applicazioneArt. 159 Principi
Art. 159a Prescrizioni sull’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione
Art. 160 Obbligo d’omologazione
Art. 160a Importazione
Art. 161 Caratterizzazione e imballaggio
Art. 162 Cataloghi delle varietą
Art. 163 Prescrizioni d’isolamento
Art. 164 Statistica della commercializzazione
Art. 165 Informazione
Titolo ottavo: Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali
Capitolo 1: Protezione giuridica
Art. 166 In generaleArt. 167 Contingentamento lattiero
Art. 168 Procedura d’opposizione
Titolo nono: Disposizioni finali
Capitolo 1: Esecuzione
Art. 177 Consiglio federaleArt. 177a Accordi internazionali
Art. 177b Prestazioni commerciali
Art. 178 Cantoni
Art. 179 Alta vigilanza della Confederazione
Art. 180 Collaborazione con organizzazioni e ditte
Art. 181 Controllo
Art. 182 Perseguimento di infrazioni
Art. 183 Obbligo di informare
Art. 184 Assistenza amministrativa fra le autoritą
Art. 185 Dati per l’esecuzione
Art. 186 Commissione consultiva
Capitolo 2: Disposizioni transitorie
Art. 187 Disposizioni transitorie concernenti la legge sull’agricolturaArt. 187a Disposizioni transitorie concernenti l’abrogazione della legge sui cereali
Art. 187b Disposizioni transitorie relative alla modifica del 20 giugno 2003
Art. 187c Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 giugno 2007
Data dell’entrata in vigore: 22 1° gennaio 1999 Articoli 28 a 45 e lettere l a n dell’allegato: 1° maggio 1999 Articolo 160 capoverso 7 e numero 7 dell’allegato: 1° agosto 1999
Allegato
- Abrogazione e modifica del diritto vigente
- Diritto previgente: abrogazione
- Modifica del diritto vigente
1 [CS 1 3; RU 1996 2503]. Queste disp. corrispondono agli art. 45, 46 cpv. 1, 102, 103, 104, 120, 123 e 147 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
2 Nuovo testo giusta in n. 8 dell’all. alla L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
3 FF 1996 IV 1
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
5 Introdotta dal. n. 8 dell’all. alla L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
6 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
9 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
11 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
13 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
14 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
15 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557; FF 2000 4957).
16 Originaria sez. 4 del cap. 2. Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557; FF 2000 4957).
17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
18 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
19 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
20 Originario cap. 1.
21 Originario cap. 2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
22 DCF del 7 dic. 1998