Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Miglioramenti strutturali
Capitolo 2: Contributi
Sezione 2: Allacciamento di altre opere, ricomposizioni particellari
< Art. 98 Stanziamento dei mezzi finanziari
> Art. 100 Ricomposizioni particellari su ordine delle autoritą

Art. 99 Allacciamento di altre opere

1 I proprietari di fondi, opere o impianti che hanno ricevuto contributi sono tenuti a permettere l’allacciamento di altre opere, se risulta opportuno date le condizioni naturali e tecniche.

2 Il Cantone decide sull’allacciamento e fissa, se giustificata, un’adeguata indennitą per l’utilizzazione dell’opera esistente.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali