Titolo quinto: Miglioramenti strutturali
Capitolo 2: Contributi
Sezione 1: Assegnazione di contributi
< Art. 97 Approvazione dei progetti
> Art. 98 Stanziamento dei mezzi finanziari
Art. 97a1 Accordi di programma
1 La Confederazione può accordare contributi ai Cantoni nell’ambito di accordi di programma.
2 I servizi federali interessati stabiliscono i loro oneri e le loro condizioni negli accordi di programma.
3 La procedura di approvazione di progetti sostenuti con contributi degli accordi di programma è retta dal diritto cantonale.
1 Introdotto dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali