Titolo quinto: Miglioramenti strutturali
Capitolo 2: Contributi
Sezione 1: Assegnazione di contributi
< Art. 96 Edifici agricoli
> Art. 97a Accordi di programma
Art. 97 Approvazione dei progetti
1 Il Cantone approva i progetti di bonifiche fondiarie, di edifici agricoli e di sviluppo regionale per i quali la Confederazione accorda contributi.1
2 Chiede sollecitamente il parere dell’Ufficio federale.
3 Espone pubblicamente il progetto e lo rende noto nel Foglio ufficiale cantonale. I progetti che in base al diritto federale o cantonale non necessitano di concessione o di licenza di costruzione non sono pubblicati.2
4 Per i progetti resi noti nel Foglio ufficiale cantonale, offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell’ambiente o sui percorsi pedonali.3
5 All’occorrenza, l’Ufficio federale sente le altre autorità federali i cui settori d’attività sono interessati dal progetto. Comunica al Cantone le condizioni e gli oneri a cui soggiace l’assegnazione di un contributo.
6 Il Consiglio federale designa i progetti che non devono essere sottoposti per parere all’Ufficio federale.
7 L’Ufficio federale decide in merito all’assegnazione di un contributo soltanto se l’approvazione è passata in giudicato.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).