Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Capitolo 1: Disposizioni economiche generali
Sezione 1: Qualità, promozione dello smercio e sgravio del mercato
< Art. 8a Prezzi indicativi
> Art. 10 Prescrizioni concernenti la qualità
Art. 91 Sostegno alle misure di solidarietà
1 Qualora le misure di solidarietà di cui all’articolo 8 capoverso 1, decise collettivamente, siano o rischino di essere pregiudicate dalle imprese che non le adottano, il Consiglio federale può emanare prescrizioni se l’organizzazione:2
- a.
- è rappresentativa;
- b.
- non è attiva nei settori della produzione, della trasformazione o della vendita;
- c.
- ha deciso le misure di solidarietà a grande maggioranza.
2 Il Consiglio federale può obbligare chi non è membro di un’organizzazione a contribuire al finanziamento delle misure di solidarietà previste nell’articolo 8 capoverso 1, se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute e l’organizzazione preleva contributi dai suoi membri per finanziarie misure di solidarietà. I contributi non devono servire a finanziare l’amministrazione dell’organizzazione.3
3 Nel settore dell’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato, il Consiglio federale può emanare prescrizioni unicamente per far fronte a sviluppi straordinari non dipendenti da problemi strutturali.4
4 I prodotti in vendita diretta non possono essere sottoposti alle prescrizioni di cui al capoverso 1 e i venditori diretti non possono essere assoggettati all’obbligo di contribuzione secondo il capoverso 2 per i quantitativi smerciati in vendita diretta.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
3 Per. introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).