Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Capitolo 1: Disposizioni economiche generali
Sezione 1: Qualitą, promozione dello smercio e sgravio del mercato
< Art. 8 Misure di solidarietą
> Art. 9 Sostegno alle misure di solidarietą

Art. 8a1 Prezzi indicativi

1 Le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le relative organizzazioni di categoria possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi concordati tra fornitori e acquirenti.

2 I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo criteri di qualitą.

3 Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi.

4 Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.


1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali