Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Misure sociali collaterali
Capitolo 2: Aiuti per la riqualificazione
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Art. 86a Aiuti per la riqualificazione

1 La Confederazione può accordare a persone indipendenti attive nell’agricoltura o ai loro coniugi aiuti per la riqualificazione in professioni non agricole.

2 La concessione di un aiuto presuppone la cessazione della gestione aziendale. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.

3 Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2015.1


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).


Stato 1° gennaio 2012
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