Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Misure sociali collaterali
Capitolo 1: Aiuti per la conduzione aziendale
< Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi
> Art. 86a Aiuti per la riqualificazione

Art. 86 Perdite

1 Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l’importo limite secondo l’articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi.

2 Le perdite e le eventuali spese procedurali derivanti dalla concessione di mutui approvati dall’Ufficio federale secondo l’articolo 81, qualora non siano coperte dagli interessi, sono a carico della Confederazione e dei Cantoni proporzionalmente alla loro partecipazione al mutuo.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali