Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Capitolo 1: Disposizioni economiche generali
Sezione 1: Qualità, promozione dello smercio e sgravio del mercato
< Art. 7 Principio
> Art. 8a Prezzi indicativi
Art. 8 Misure di solidarietà
1 La promozione della qualità e dello smercio nonché l’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato spettano alle organizzazioni dei produttori o alle relative organizzazioni di categoria.
2 Per organizzazione di categoria s’intende l’associazione dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti con i trasformatori e, se è il caso, con i commercianti.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali