Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Misure sociali collaterali
Capitolo 1: Aiuti per la conduzione aziendale
< Art. 78 Principio
> Art. 80 Condizioni

Art. 79 Concessione di aiuti per la conduzione aziendale

1 Il Cantone accorda l’aiuto per la conduzione aziendale quale mutuo esente da interessi per:

a.
convertire i debiti esistenti al fine di attenuare l’onere degli interessi;
b.
far fronte a oneri finanziari straordinari.

1bis L’aiuto per la conduzione aziendale può essere accordato anche in caso di cessazione dell’attività al fine di trasformare in mutui esenti da interessi i crediti d’investimento esistenti o i contributi che soggiacciono all’obbligo del rimborso, purché il livello d’indebitamento dopo la concessione del mutuo sia sostenibile.1

2 I mutui sono accordati per 20 anni al massimo mediante decisione formale. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3 Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell’autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell’atto pubblico relativo al contratto di pegno.2


1 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
2 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).


Stato 1° gennaio 2012
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