Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo a: Impiego sostenibile delle risorse naturali
< Art. 77a Principio
> Art. 78 Principio

Art. 77b Importo dei contributi

1 L’importo dei contributi è stabilito in funzione dell’efficacia ecologica e agronomica del progetto, segnatamente in funzione del potenziamento dell’efficienza nell’impiego di sostanze e di energia. Essi ammontano all’80 per cento al massimo dei costi computabili per la realizzazione dei progetti e delle misure.

2 Qualora per le medesime misure sulla stessa superficie la Confederazione conceda contemporaneamente contributi o indennità secondo la presente legge o secondo la legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio o indennità secondo la legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque, tali contributi o indennità sono dedotti dai costi computabili.


1 RS 451
2 RS 814.20


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali