Capitolo 2: Pagamenti diretti generali
Capitolo 3: Pagamenti diretti ecologici
< Art. 76a Contributi etologici
> Art. 77a Principio
Art. 77 Contributi d’estivazione
1 Per la protezione e la cura del paesaggio rurale, la Confederazione versa contributi ai gestori di aziende o di pascoli d’estivazione. Stabilisce i contributi in modo tale che la protezione e la cura del paesaggio rurale siano economicamente redditizi. A tale riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato.1
2 Il Consiglio federale stabilisce:
- a.
- le categorie di animali per le quali sono versati contributi;
- b.2
- il contributo per unità di bestiame grosso estivato e per categoria di animali o secondo il carico usuale;
- c.
- il carico consentito nonché le altre condizioni e oneri da adempiere per beneficiare del contributo.
3 I Cantoni possono versare una parte dei contributi d’estivazione a persone che, pur non essendo gestori, si occupano dell’infrastruttura in questione e provvedono alle necessarie migliorie alpestri. 3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).