Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Pagamenti diretti generali
Capitolo 3: Pagamenti diretti ecologici
< Art. 76a Contributi etologici
> Art. 77a Principio

Art. 77 Contributi d’estivazione

1 Per la protezione e la cura del paesaggio rurale, la Confederazione versa contributi ai gestori di aziende o di pascoli d’estivazione. Stabilisce i contributi in modo tale che la protezione e la cura del paesaggio rurale siano economicamente redditizi. A tale riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato.1

2 Il Consiglio federale stabilisce:

a.
le categorie di animali per le quali sono versati contributi;
b.2
il contributo per unità di bestiame grosso estivato e per categoria di animali o secondo il carico usuale;
c.
il carico consentito nonché le altre condizioni e oneri da adempiere per beneficiare del contributo.

3 I Cantoni possono versare una parte dei contributi d’estivazione a persone che, pur non essendo gestori, si occupano dell’infrastruttura in questione e provvedono alle necessarie migliorie alpestri. 3


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali