Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Pagamenti diretti generali
Capitolo 3: Pagamenti diretti ecologici
< Art. 76 Contributi ecologici
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Art. 76a1 Contributi etologici

1 La Confederazione promuove mediante contributi etologici l’applicazione e la diffusione di forme di produzione particolarmente rispettose della vita animale.

2 Stabilisce i contributi in modo tale che sia economicamente redditizio fornire la speciale prestazione etologica. Al riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato.


1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).


Stato 1° gennaio 2012
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