Capitolo 2: Pagamenti diretti generali
Capitolo 3: Pagamenti diretti ecologici
< Art. 75 Contributi di declività
> Art. 76a Contributi etologici
Art. 76 Contributi ecologici
1 La Confederazione promuove mediante contributi ecologici l’applicazione e la diffusione di forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente.1
2 Per incentivare la gestione ecologica sull’insieme del territorio, il Consiglio federale può prevedere il versamento di determinati contributi ecologici anche ad aziende non contadine.
3 La Confederazione promuove la salvaguardia della diversità biologica, in complemento alla legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio. Accorda contributi per promuovere un adeguato equilibrio ecologico della superficie agricola utile.
4 Può promuovere mediante contributi la gestione estensiva di superfici agricole utili.
5 Stabilisce i contributi in modo tale che sia economicamente redditizio fornire la speciale prestazione ecologica.3 A tale riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato.
6 Se la Confederazione accorda contemporaneamente per la medesima prestazione fornita sulla stessa superficie un contributo in virtù degli articoli 18a a 18d della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio, da tale contributo è dedotto il contributo versato secondo il presente articolo.
7 I fondi necessari per finanziare le indennità giusta l’articolo 62a della legge del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque sono prelevati dai crediti che l’Assemblea federale stanzia per i contributi ecologici.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
2 RS 451
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
4 RS 814.20