Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Pagamenti diretti
Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 70 Principio e condizioni
> Art. 72 Contributi di superficie

Art. 71 Obbligo di tollerare

1 Se l’interesse pubblico lo esige, il proprietario di un fondo deve tollerare gratuitamente la cura e la gestione di terreni incolti. Un tale interesse esiste segnatamente se la gestione del terreno č necessaria per il mantenimento dell’agricoltura, per la protezione contro i pericoli naturali o per la conservazione di specie animali e vegetali particolarmente degne di protezione.

2 L’obbligo sussiste per almeno tre anni. Chi alla scadenza di questo termine intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, deve comunicarlo al gestore almeno sei mesi prima.

3 All’occorrenza, i Cantoni emanano prescrizioni d’esecuzione; decidono nel singolo caso se la gestione e la cura devono essere tollerate.


Stato 1° gennaio 2013
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