Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
< Art. 6 Limite di spesa
> Art. 8 Misure di solidarietą

Art. 7 Principio

1 La Confederazione stabilisce le condizioni quadro per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in modo da consentire all’agricoltura di produrre in modo sostenibile e poco costoso e di conseguire dalla vendita dei prodotti il pił elevato valore aggiunto possibile.

2 A tale proposito, tiene conto delle esigenze della sicurezza dei prodotti, della protezione dei consumatori e dell’approvvigionamento del Paese.1


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali