Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Capitolo 4: Produzione vegetale
< Art. 58 Frutta e verdura
> Art. 60 Autorizzazione per l’impianto di nuovi vigneti e loro notifica

Art. 59 Materie prime rinnovabili

La Confederazione può versare contributi per:

a.
la produzione di piante che possono essere utilizzate quali materie prime al di fuori della produzione di derrate alimentari e di alimenti per animali;
b.
la trasformazione di materie prime, che possono servire anche come derrate alimentari, in impianti pilota e di dimostrazione.

Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali