Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Capitolo 3: Economia zootecnica
Sezione 2: Bestiame da macello, carne, lana di pecora e uova
< Art. 50 Contributi a provvedimenti di sgravio del mercato della carne
> Art. 51bis Valorizzazione della lana di pecora

Art. 51 Delega di compiti pubblici

1 Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni private di:

a.
eseguire provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne;
b.
sorvegliare l’andamento del mercato sui mercati pubblici e nei macelli;
c.
classificare secondo la qualità animali vivi e macellati.1

2 Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti.2

3 Il Consiglio federale designa un servizio che verifica se le organizzazioni private svolgono i loro compiti in modo economico.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali