Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Capitolo 3: Economia zootecnica
Sezione 2: Bestiame da macello, carne, lana di pecora e uova
< Art. 49 Classificazione della qualità
> Art. 51 Delega di compiti pubblici

Art. 501 Contributi a provvedimenti di sgravio del mercato della carne

1 La Confederazione può versare contributi per finanziare provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne.

2 A partire dal 2007 la Confederazione può versare ai Cantoni contributi per l’organizzazione, l’esecuzione, la sorveglianza e l’infrastruttura dei mercati pubblici situati nella regione di montagna.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali