Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Principi generali
< Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita
> Art. 6 Limite di spesa

Art. 5 Reddito

1 I provvedimenti della presente legge hanno lo scopo di permettere alle aziende con una gestione ecologicamente sostenibile e redditizia di conseguire in media su vari anni redditi comparabili a quelli della rimanente popolazione attiva della stessa regione.

2 Se i redditi calano notevolmente sotto il livello di cui al capoverso precedente, il Consiglio federale prende provvedimenti di durata limitata per migliorarne la situazione.

3 Occorre tenere conto degli altri settori dell’economia, della situazione economica della popolazione che non opera nell’agricoltura e della situazione delle finanze federali.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali