Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Capitolo 3: Economia zootecnica
Sezione 2: Bestiame da macello, carne, lana di pecora e uova
< Art. 48 Ripartizione dei contingenti doganali
> Art. 50 Contributi a provvedimenti di sgravio del mercato della carne

Art. 49 Classificazione della qualità

1 Il Consiglio federale emana direttive e stabilisce criteri per classificare la qualità del bestiame macellato della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina.

2 Il Consiglio federale può:

a.
dichiarare obbligatoria l’applicazione dei criteri di classificazione;
b.
per determinati casi, delegare la classificazione a un servizio neutrale.

3 Il Consiglio federale può delegare all’Ufficio federale la competenza di stabilire i criteri di classificazione.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali