Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Principi generali
< Art. 3 Definizione e campo d’applicazione
> Art. 5 Reddito

Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita

1 Nell’applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare.

2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tale proposito tiene un catasto della produzione.

3 Il Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione delle zone.


Stato 1° gennaio 2012
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