Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Capitolo 2: Economia lattiera
Sezione 4: Sostegno del mercato
< Art. 38 Supplemento per il latte trasformato in formaggio
> Art. 40 Aiuti per la promozione dello smercio della produzione indigena

Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati

1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio.

2 Il Consiglio federale stabilisce i formaggi che danno diritto a un supplemento, il supplemento e le condizioni.

3 Il supplemento di 3 centesimi in vigore il 1° gennaio 2007 è mantenuto nel periodo 2008–2011. Il Consiglio federale può adeguare l’ammontare del supplemento tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi e in conformità dei crediti stanziati.1


1 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali