Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Capitolo 2: Economia lattiera
Sezione 2: Orientamento della produzione
< Art. 36a Abolizione del contingentamento lattiero
> Art. 37
Art. 36b1 Contratti di acquisto di latte
1 I produttori possono vendere il loro latte soltanto a un valorizzatore del latte, a una comunità di produttori o a un’organizzazione di produttori.2
2 A tale scopo i produttori devono concludere un contratto di una durata minima di un anno, che deve almeno contenere un accordo circa la quantità e i prezzi del latte.3
3 I venditori diretti sono esentati dall’obbligo di concludere contratti per i quantitativi smerciati direttamente.
4 Se un’organizzazione di categoria o una comunità di produttori applica una regolazione dei quantitativi mediante la conclusione di contratti esclusivi, il Consiglio federale può, su domanda, dichiarare vincolanti le sanzioni previste in caso di infrazioni contro la presente disposizione.
5 Le disposizioni dei capoversi 1–3 sono applicabili dal 1° maggio 2009 o, se i membri sono stati esclusi dal contingentamento in virtù dell’articolo 36a capoverso 2, dal 1° maggio 2006. Esse sono applicabili sino al 30 aprile 2015.4
1 Introdotto dal il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).