Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Capitolo 2: Economia lattiera
Sezione 2: Orientamento della produzione
< Art. 35 Osservanza dei quantitativi massimi per ettaro
> Art. 36a Abolizione del contingentamento lattiero
Art. 36 Tassa per superamento di contingente
1 Il produttore deve versare una tassa per il latte messo in commercio che supera il quantitativo di contingente totale spettantegli secondo gli articoli 30, 33 e 34. La tassa ammonta al massimo a 60 centesimi per chilogrammo di latte. Per le aziende di estivazione la tassa ammonta a 10 centesimi per chilogrammo di latte.1
2 Invece del pagamento della tassa, il Consiglio federale può disporre che il superamento o il non raggiungimento di un contingente sia integralmente o parzialmente:
- a.
- computato nel successivo periodo di contingentamento; oppure
- b.
- compensato all’interno delle organizzazioni locali di produttori.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali