Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Principi generali
< Art. 2 Provvedimenti della Confederazione
> Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita

Art. 3 Definizione e campo d’applicazione

1 L’agricoltura comprende:

a.
la produzione di prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito;
b.
la lavorazione, l’immagazzinamento e la vendita dei prodotti nell’azienda di produzione.
c.
lo sfruttamento di superfici vicine all’ambiente naturale.

2 All’orticoltura esercitata a titolo professionale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo come pure quelli dei titoli dal quinto al settimo.1

3 I provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto e del capitolo 2 del titolo settimo si applicano alla pesca professionale e alla piscicoltura.

4 All’apicoltura si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo sesto e del capitolo 2 del titolo settimo.2


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
2 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).


Stato 1° gennaio 2012
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