Titolo primo: Principi generali
< Art. 2 Provvedimenti della Confederazione
> Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita
Art. 3 Definizione e campo d’applicazione
1 L’agricoltura comprende:
- a.
- la produzione di prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito;
- b.
- la lavorazione, l’immagazzinamento e la vendita dei prodotti nell’azienda di produzione.
- c.
- lo sfruttamento di superfici vicine all’ambiente naturale.
2 All’orticoltura esercitata a titolo professionale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo come pure quelli dei titoli dal quinto al settimo.1
3 I provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto e del capitolo 2 del titolo settimo si applicano alla pesca professionale e alla piscicoltura.
4 All’apicoltura si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo sesto e del capitolo 2 del titolo settimo.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
2 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali