Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Capitolo 1: Disposizioni economiche generali
Sezione 5: Monitoraggio del mercato
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Art. 27
1 Il Consiglio federale sottopone a monitoraggio del mercato, a diversi stadi, dalla produzione al consumo, i prezzi delle merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione. Esso disciplina la collaborazione degli operatori del mercato.1
2 Designa il servizio che effettua i rilevamenti necessari e che informa il pubblico.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali