Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Principi generali
< Art. 1 Scopo
> Art. 3 Definizione e campo d’applicazione

Art. 2 Provvedimenti della Confederazione

1 La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti:

a.
istituisce condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio dei prodotti agricoli;
b.
indennizza, mediante pagamenti diretti, le prestazioni ecologiche e quelle a favore dell’economia fornite dalle aziende contadine che coltivano il suolo;
bbis.1 sostiene la gestione sostenibile delle risorse naturali;
c.
provvede a uno sviluppo socialmente sostenibile dell’agricoltura;
d.
sostiene i miglioramenti strutturali;
e.
promuove la ricerca e la formazione professionale agricole nonché la coltivazione delle piante e l’allevamento del bestiame;
f.
disciplina la protezione dei vegetali e l’impiego di mezzi di produzione2.

2 I provvedimenti della Confederazione presuppongono, per quanto ragionevolmente esigibile, misure di solidarietà da parte degli interessati. Sono coordinati tramite gli strumenti della politica regionale.


1 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
2 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali