Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Capitolo 1: Disposizioni economiche generali
Sezione 3: Importazione
< Art. 19 Aliquote di dazio
> Art. 20 Prezzi soglia

Art. 19a1 Destinazione vincolata di proventi dei dazi

1 Negli anni 2009–2016 i proventi dei dazi all’importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l’attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l’Unione europea o di un accordo OMC.

2 Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell’agricoltura.

3 Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari.

4 Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l’importo della destinazione vincolata.


1 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049).


Stato 1° gennaio 2012
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